Appendice II Parte I

Art. 16

In vigore dal 24 apr 2004
La sentenza è obbligatoria per le parti alla controversia. Essa è inappellabile, a meno che le parti non si siano intese precedentemente su una procedura di appello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-aip-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo