Appendice II Parte I
Art. 16
In vigore dal 24 apr 2004
La sentenza è obbligatoria per le parti alla controversia. Essa è inappellabile, a meno che le parti non si siano intese precedentemente su una procedura di appello.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-aip-16