Appendice II Parte II
Art. 2
In vigore dal 24 apr 2004
In caso di controversia fra più di due Parti contraenti, le parti alla controversia, le parti alla controversia aventi lo stesso interesse, nominano di comune accordo i loro membri della commissione. Quando almeno due parti alla controversia hanno interessi indipendenti o quando sono in disaccordo sul fatto di sapere se hanno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-aip-2-2