Appendice II Parte II
Art. 5
In vigore dal 24 apr 2004
La Commissione di conciliazione prende le sue decisioni a maggioranza dei voti dei suoi membri. A meno che le parti alla controversia non convengano diversamente, essa stabilisce la propria procedura. Essa presenta una proposta di soluzione della controversia che le parti esaminano in buona fede.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-aip-5-2