Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 24 apr 2004
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del Trattato stesso.
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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-rd-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo