Convenzione

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 3 feb 2004
FUNZIONI PUBBLICHE 1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: (i) abbia la nazionalità di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi 2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sotto imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da un suo ente locale.
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FUNZIONI PUBBLICHE (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo