Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 3 feb 2004
PROFESSORI E INSEGNANTI
Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro analogo istituto d'istruzione, e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-20