Convenzione
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 3 feb 2004
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate, in relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel primo Stato contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-18