Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 3 feb 2004
PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate, in relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel primo Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-18

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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo