Art. 18 · PENSIONI
Convenzione

Art. 18

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PENSIONI

In vigore dal 3 feb 2004
PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate, in relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel primo Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-18