Convenzione

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 3 feb 2004
STUDENTI Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i propri studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo