Art. 19 · FUNZIONI PUBBLICHE
Convenzione

Art. 19

19 / 31

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 3 feb 2004
FUNZIONI PUBBLICHE 1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: (i) abbia la nazionalità di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi 2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sotto imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da un suo ente locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-19