Convenzione

Art. 7

Descrizione della lettera di trasporto aereo

In vigore dal 27 gen 2004
- Descrizione della lettera di trasporto aereo 1. La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali. 2. Il primo originale porta l'indicazione "per il vettore" e viene firmato dal mittente. Il secondo originale porta l'indicazione per il destinatario" e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce. 3. La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro. 4. Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di trasporto aereo, si considera, sino a prova contraria, che egli abbia agito in nome del mittente.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-7

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