Convenzione

Art. 4

Merci

In vigore dal 27 gen 2004
- Merci 1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo. 2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-4

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