Convenzione
Art. 4
Merci
In vigore dal 27 gen 2004
- Merci
1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.
2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-4