Convenzione

Art. 2

Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali

In vigore dal 27 gen 2004
- Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali 1. La presente Convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico semprechè ricorrano le condizioni di cui all'. 2. Nel trasporto di effetti postali il vettore è responsabile unicamente nei confronti dell'amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni postali. 3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2. le disposizioni della presente Convenzione non si applicano al trasporto di effetti postali.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-2

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