Convenzione

Art. 3

Passeggeri e bagagli

In vigore dal 27 gen 2004
- Passeggeri e bagagli 1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo, contenente: (a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione: (b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali. 2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate. 3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. 4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alle norme e alle limitazioni della presente Convenzione, qualora applicabile. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza nè la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.
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Passeggeri e bagagli (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo