Convenzione
Art. 5
Contenuto della lettera di trasporto aereo e della ricevuta di carico
In vigore dal 27 gen 2004
- Contenuto della lettera di trasporto aereo e della ricevuta di carico
La lettera di trasporto-aereo e la ricevuta di carico devono contenere:
(a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione:
(b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
(c) l'indicazione del peso della spedizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-5