Accordo›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 28 gen 2004
1. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle società di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle società di una Parte a utenti dell'altra Parte.
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.
Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle Parti in conformità dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V.
3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-30