Accordo›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 28 gen 2004
1. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'impegno di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni.
2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:
a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo;
b) agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione più favorita allegato dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-29