Accordo›Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 28 gen 2004
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
2. Le Parti terranno coasultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-32