Art. 12

LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286

In vigore dal 11 nov 2003
(Commissioni di lavoro) 1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
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LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286 (Art. 12 Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo