Art. 11
LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286
In vigore dal 11 nov 2003
(Poteri e funzioni dell'esecutivo)
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.
Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-23;286#art-11