Art. 6

LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286

In vigore dal 11 nov 2003
(Comitato dei presidenti) 1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo. 2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. 3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene. 4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal 2004.
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