Art. 9
LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286
In vigore dal 11 nov 2003
(Validità delle deliberazioni)
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
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