Art. 12 · LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286

Art. 12

LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286

In vigore dal 11 nov 2003
(Commissioni di lavoro) 1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
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