Accordo

Art. 61

In vigore dal 17 set 2003
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-61

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Art. 61 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. — Testo vigente | Portale Normativo