Accordo
Art. 58
In vigore dal 17 set 2003
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-58