Accordo

Art. 59

In vigore dal 17 set 2003
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno. Dall'inizio della seconda fase, esse garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e non rendono più restrittive le intese esistenti. 4. Fatte salve le disposizioni dell' e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 5. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-59

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Art. 59 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. — Testo vigente | Portale Normativo