Accordo

Art. 60

In vigore dal 17 set 2003
1. Durante la prima fase, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine della prima fase, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo rendere possibile la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-60

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