Art. 58
Accordo

Art. 58

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In vigore dal 17 set 2003
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-58