Art. 61
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Art. 61

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In vigore dal 17 set 2003
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
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