Art. 44

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 4 feb 2003
Modifica all' della legge 8 febbraio 2001, n. 12 1. All', comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001. Nota all': - Si riporta di seguito il testo degli del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, percezione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): " (Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, II, IV e V previste dall', di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonchè il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. 2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devo essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto, annotandovi la dicitura: "spedita il giorno..... . 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione. 4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. 5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave. 6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.". " (Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall', di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali ed agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda ed il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonchè il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato. 2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno.... . 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito cona la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione. 4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. 5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni dal giorno dell'ultima registrazione.". "Art. 48 (Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso). - 1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli , il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e dell'utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo. 2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonchè le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.".
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 44 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo