Art. 37

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 9 ott 2010
Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri 1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico". 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 37 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo