Convenzioni in materia di sicurezza
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell', comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L' della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì, stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi
dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,
per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonchè per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni,
procedono
all'identificazione degli interessati,
anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,
con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3#art-39
In sintesi
La disposizione consente al Dipartimento della pubblica sicurezza e al Ministero dell'interno di stipulare convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per erogare servizi specialistici volti a potenziare la sicurezza, con il contributo economico o materiale di questi soggetti. Il Ministero può inoltre accordarsi con concessionari di pubblici servizi ampiamente diffusi sul territorio e tecnologicamente qualificati per raccogliere e inoltrare domande, dichiarazioni e atti dei cittadini destinati agli uffici di pubblica sicurezza. Tali concessionari possono svolgere attività preliminari al rilascio dei provvedimenti e recapitare gli atti finali agli interessati. Durante queste procedure, gli incaricati identificano i richiedenti anche tramite sistemi biometrici e firma grafometrica.
Perché esiste questa norma
La norma mira a rafforzare la sicurezza pubblica e l'attività di prevenzione tramite la collaborazione con soggetti pubblici e privati, semplificando al contempo le procedure e riducendo il carico di lavoro amministrativo degli uffici di pubblica sicurezza.
A chi si applica
Si applica al Ministero dell'interno, al Dipartimento della pubblica sicurezza, ai soggetti pubblici e privati che stipulano le convenzioni e ai cittadini che presentano istanze agli uffici di pubblica sicurezza tramite i concessionari convenzionati.
Esempio pratico
Un cittadino deve presentare una richiesta destinata agli uffici del Ministero dell'interno e si reca presso lo sportello di un concessionario pubblico convenzionato e accreditato. L'operatore allo sportello accerta la sua identità tramite riconoscimento biometrico, acquisisce la firma grafometrica e trasmette digitalmente la pratica all'amministrazione, provvedendo poi a consegnare l'atto finale al cittadino.
Adempimenti e conseguenze
Gli incaricati del pubblico servizio devono procedere all'identificazione degli interessati osservando le norme di legge e di regolamento per la ricezione di atti per la pubblica amministrazione; a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti è previsto il pagamento di un importo determinato con decreto del Ministro dell'interno.
Domande frequenti
In cosa può consistere la contribuzione dei soggetti che stipulano le convenzioni per la sicurezza?La contribuzione può consistere nella fornitura di locali, mezzi e attrezzature, nel pagamento dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno oppure nella corresponsione di apposite indennità al personale impiegato.
Quali requisiti devono avere i concessionari di pubblici servizi per convenzionarsi con il Ministero dell'interno per la gestione delle istanze?Devono disporre di una rete capillare di sportelli sul territorio, infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, essere Identity Provider e Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, e avere esperienza pluriennale nella gestione di istanze verso la pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.
Come avviene l'identificazione dei cittadini presso i concessionari convenzionati?Gli incaricati del pubblico servizio identificano gli interessati osservando le disposizioni di legge vigenti, potendo ricorrere anche al riconoscimento biometrico e alla firma grafometrica.