Art. 43

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 4 feb 2003
Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline 1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 43 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo