Art. 47

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 4 feb 2003
Istituto superiore di sanità 1. All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1 gennaio 2003 la disciplina contenuta nell', comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all': - Si riporta di seguito il testo dell', comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.".
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 47 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo