Art. 58
Incentivi per la ricerca farmaceutica
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-58
Incentivi per la ricerca farmaceutica
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La disposizione introduce un 'premio di prezzo' (premium price) per le aziende farmaceutiche durante la negoziazione del prezzo di farmaci innovativi. Questo riconoscimento economico è riservato alle imprese che investono in ricerca, sviluppo e produzione sul territorio italiano. L'entità del premio è verificata ogni anno e si calcola in base a parametri specifici, come investimenti, livelli di esportazione e personale impiegato nella ricerca. La misura copre anche i prodotti commercializzati su licenza ed è limitata a un massimo dello 0,1% del fondo per la spesa farmaceutica.
La norma mira a incentivare la ricerca e lo sviluppo farmaceutico in Italia premiando economicamente le aziende che investono sul territorio nazionale.
Si applica alle aziende farmaceutiche che investono in ricerca e sviluppo sul territorio italiano e negoziano il prezzo di farmaci innovativi, inclusi i prodotti gestiti in licenza.
Un'azienda farmaceutica registra un nuovo farmaco innovativo e richiede la negoziazione del prezzo in Italia. Avendo assunto nuovi ricercatori e aumentato le spese per laboratori sul territorio nazionale rispetto al triennio precedente, ottiene una maggiorazione sul prezzo negoziato del farmaco.
L'entità del premio di prezzo è sottoposta a verifica annuale e deve rimanere entro il limite finanziario dello 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
La legge numero 266 del 23 dicembre 2005 (articolo 1, comma 317) ha modificato la lettera f del comma 2 dell'articolo 58, che disciplina l'incremento del rapporto tra spesa per la ricerca in Italia e fatturato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.