Capo IV

Art. 54

Livelli essenziali di assistenza

In vigore dal 1 gen 2017
1. Dal 1 gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall', comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. 3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall', comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-54

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