Capo IV
Art. 53
Medici con titolo di specializzazione
In vigore dal 23 dic 2004
1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.
Note all'articolo
- La Corte Costtituzionale con sentenza 1-14 dicembre 2004, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-53