Capo IV

Art. 57

Commissione unica sui dispositivi medici

In vigore dal 12 mag 2013
1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri. 5. Le aziende sanitarie devono espone on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione unica sui dispositivi medici, di cui al presente articolo.

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urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-57

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