1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall' del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell' della citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a) per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003;
quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottate espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall', comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall', comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-63
In sintesi
La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2006 l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, erogato come credito d'imposta per i datori di lavoro. A seconda dell'anno e della tipologia di datore di lavoro, ogni assunzione che incrementa la base occupazionale dà diritto a un contributo di 100 euro, che sale a 150 euro se il lavoratore ha più di 45 anni. Nelle aree territoriali specifiche individuate dalla legge è inoltre previsto un contributo ulteriore di 300 euro, nel rispetto dei limiti di spesa complessivi fissati. L'agevolazione è fruibile esclusivamente tramite compensazione e, per maturare il diritto ad alcuni contributi, è necessario inviare un'apposita istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.
Perché esiste questa norma
La norma intende sostenere e incentivare l'incremento dell'occupazione sul territorio nazionale attraverso la proroga e la rimodulazione di contributi concessi sotto forma di credito d'imposta per le nuove assunzioni.
A chi si applica
Si applica ai datori di lavoro che effettuano assunzioni idonee a determinare un incremento della propria base occupazionale rispetto ai parametri temporali previsti.
Esempio pratico
Un datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore di 48 anni incrementando la propria base occupazionale media. Per questa assunzione matura il diritto a un credito d'imposta di 150 euro (più gli eventuali 300 euro se l'attività ha sede nelle aree territoriali agevolate) da utilizzare in compensazione.
Adempimenti e conseguenze
I datori di lavoro hanno l'obbligo di inoltrare in ogni caso una specifica istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate per maturare il diritto ai contributi e di fruire del credito esclusivamente mediante compensazione.
Cosa è cambiato
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 412, lettera b) ha introdotto modifiche al comma 3 dell'articolo 63.
Domande frequenti
Come possono essere utilizzati i contributi spettanti?I contributi possono essere fruiti esclusivamente mediante compensazione, anche successivamente alle scadenze del 2003 o del 2006 in caso di incapienza.
Quali sono gli importi del contributo per ogni nuova assunzione che incrementa la base occupazionale?L'importo base è pari a 100 euro, elevato a 150 euro se l'assunto ha un'età superiore a quarantacinque anni, con un ulteriore incremento di 300 euro per le assunzioni effettuate in specifici ambiti territoriali.
Cosa devono fare i datori di lavoro per maturare il diritto ad accedere ai contributi?I datori di lavoro devono obbligatoriamente inoltrare un'istanza preventiva al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.