Convenzione
Art. XVI
Firma Riserve
In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO XVI
(Firma Riserve)
a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato; è o ha diritto di divenire Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, può divenire Parte della Convenzione mediante:
i) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione,
oppure
ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione,
seguita da ratifica, accettazione o approvazione, oppure
iii) adesione.
b) La Convenzione è aperta alla firma a Parigi dal 15 luglio 1982 fino alla data della sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all'adesione.
c) Nessuna riserva può essere formulata in relazione alla Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;167#art-c-xvi