Convenzione
Art. XIII
Recesso
In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO XIII
(Recesso)
a) Ogni Parte può in qualsiasi momento ritirarsi volontariamente da EUTELSAT, notificandone per iscritto il Depositario come definito all'articolo XXI. Il recesso ha effetto tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
b) Qualora risulti che una Parte è venuta meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Assemblea delle Parti, sia se è stata investita, sia agendo di sua iniziativa, dopo aver esaminato ogni osservazione presentata da detta Parte, può decidere, se accerta l'inadempienza dell'obbligo, che si presume che la Parte si sia ritirata da EUTELSAT. A decorrere dalla data di questa decisione, la Convenzione cessa di essere in vigore nei confronti di detta Parte. L'Assemblea delle Parti può essere convocata in sessione straordinaria a tal fine.
c) In caso di recesso o di presunzione di recesso da EUTELSAT, una Parte non avrà più diritto ad essere rappresentata all'Assemblea delle Parti e non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità dopo la data effettiva del recesso, ad eccezione delle responsabilità derivanti da atti o da omissioni anteriori alla suddetta data.
d) Ogni notifica di recesso o ogni decisione di esclusione deve essere immediatamente comunicata dal Depositario a tutte le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;167#art-c-xiii