Convenzione
Art. XI
Diritti ed obblighi
In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO XI
(Diritti ed obblighi)
a) Le Parti esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi derivanti dalla Convenzione in maniera conforme e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della Convenzione.
b) Tutte le Parti possono partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali esse hanno il diritto di essere rappresentate, in conformità alle disposizioni della Convenzione, ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata da EUTELSAT o tenuta sotto i suoi auspici, in conformità alle disposizioni prese da EUTELSAT per tali riunioni, indipendentemente dal luogo in cui si tengono.
c) Prima di ogni conferenza o riunione tenuta al di fuori dallo Stato dove EUTELSAT ha la sede, il Segretario esecutivo si accerta che le disposizioni concertate con la Parte che accoglie la conferenza o la riunione includano una disposizione relativa all'ammissione ed al soggiorno nello Stato dove la suddetta conferenza o riunione ha luogo, per tutta la durata di quest'ultima, dei rappresentanti di tutte le Parti aventi diritto di assistervi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;167#art-c-xi