Convenzione

Art. X

Segretariato

In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO X (Segretariato) a) Il Segretariato è diretto dal Segretario esecutivo nominato dall'Assemblea delle Parti. b) La durata del mandato del Segretario esecutivo è di quattro anni, a meno che l'Assemblea delle Parti non decida diversamente. c) L'Assemblea delle Parti può revocare il Segretario esecutivo, con decisione motivata, prima della fine del suo mandato. d) Il Segretario esecutivo è il rappresentante legale di EUTELSAT. Egli agisce sotto l'autorità dell'Assemblea delle Parti ed è direttamente responsabile dinanzi a quest'ultima dell'esecuzione di tutte le funzioni affidate al Segretariato. e) Il Segretario esecutivo ha facoltà di nominare tutto il personale del Segretariato, subordinatamente alla approvazione dell'Assemblea, in conformità alle disposizioni del paragrafo k) dell'articolo IX. f) In caso di posto vacante del Segretario esecutivo, quando quest'ultimo è assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, il Segretario esecutivo interinale, debitamente designato dall'Assemblea delle Parti, dispone dei poteri conferiti dalla Convenzione al Segretario esecutivo. g) Il Segretario esecutivo ed il personale del Segretariato si astengono da qualsiasi atto incompatibile con le loro responsabilità in seno ad EUTELSAT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;167#art-c-x

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo