Convenzione
Art. XV
Soluzione delle controversie
In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO XV
(Soluzione delle controversie)
a) Ogni controversia tra le Parti o tra EUTELSAT ed una o più Parti, in relazione all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, può essere sottoposta ad arbitrato in conformità alle disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non si sia potuto risolverla diversamente entro il termine di un anno a decorrere dalla data in cui una Parte alla controversia ha notificato all'altra parte la sua intenzione di risolvere la controversia in via amichevole.
b) Ogni controversia in relazione all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione, che sorge tra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, o tra EUTELSAT ed uno Stato che ha cessato di esser Parte, dopo che questo Stato ha cessato di essere Parte, è sottoposta ad arbitrato in conformità alle disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non ha potuto essere diversamente risolta nel termini di un anno, a decorrere dalla data in cui una parte alla controversia ha notificato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta controversia amichevolmente, a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte vi consenta.
Se uno Stato cessa di essere Parte dopo l'inizio di un arbitrato relativo ad una controversia alla quale detto Stato partecipa in conformità al paragrafo a) del presente articolo, l'arbitrato proseguirà fino a conclusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;167#art-c-xv