Art. XVI · Firma Riserve
Convenzione

Art. XVI

16 / 21

Firma Riserve

In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO XVI (Firma Riserve) a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato; è o ha diritto di divenire Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, può divenire Parte della Convenzione mediante: i) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione, oppure iii) adesione. b) La Convenzione è aperta alla firma a Parigi dal 15 luglio 1982 fino alla data della sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all'adesione. c) Nessuna riserva può essere formulata in relazione alla Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;167#art-c-xvi