Art. 3
In vigore dal 7 giu 2025
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all', gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all', entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;148#art-3