Art. 6
LEGGE 11 luglio 2002, n. 148
In vigore dal 9 ago 2002
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.
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