Art. 5

LEGGE 11 luglio 2002, n. 148

In vigore dal 9 ago 2002
1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell', è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;148#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo