Art. 5
LEGGE 11 luglio 2002, n. 148
In vigore dal 9 ago 2002
1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell', è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;148#art-5