Art. 4

LEGGE 11 luglio 2002, n. 148

In vigore dal 9 ago 2002
1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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