Art. 3 · LEGGE 11 luglio 2002, n. 148

Art. 3

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LEGGE 11 luglio 2002, n. 148

In vigore dal 7 giu 2025
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all', gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all', entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.
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